TESTO
della proposta di legge
TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)
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Art. 1.
(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena).
1. Il quarto comma dell'articolo 147 del codice penale è abrogato.
1.
Al
quarto comma dell'articolo 147 del codice penale
sono premesse le seguenti parole: «Tranne che nei casi previsti dal primo comma, numero 3),»
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